Fondazione Erminio e Zel Sipari Onlus
Approvato il 29 Luglio 2021
E' costituita per volontà della signora Sipari Maria Cristina una Fondazione denominata "FONDAZIONE ERMINIO E ZEL SIPARI ONLUS" retta dalle norme del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle norme di legge applicabili.
La Fondazione ha sede in Pescasseroli (attualmente in Palazzo Sipari, Piazza Benedetto Croce n. 5). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Potranno essere istituiti uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.
Alla medesima Fondazione è fatto obbligo di uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".
Subordinatamente all'istituzione ed all'effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito "RUNTS"), ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore" o in forma abbreviata "CTS") la predetta Fondazione adegua la propria disciplina a quella degli enti del terzo settore di cui al rchiamato D.Lgs ed assume la seguente denominazione: "FONDAZIONE ERMINIO E ZEL SIPARI - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata "FONDAZIONE ERMINIO E ZEL SIPARI - ETS".
Per volontà espressa della fondatrice in caso di qualsiasi modifica che in futuro si rendesse comunque necessaria dovrà essere mantenuta nella nuova denominazione la menzione di "Erminio e Zel Sipari".
La Fondazione è costituita allo scopo di onorare la memoria del padre e della madre della costituente, Erminio Sipari e Zelmira Sipari Galleano, in quanto promotori di numerose attività relative alla incentivazione della cultura e dell’ambiente nella Marsica, in particolare per quanto riguarda Erminio Sipari in quanto fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo.
La costituente espressamente dispone che le attività della Fondazione abbiano come centro sia legale che operativo il Palazzo Sipari, presso cui ha sede la Fondazione; la gestione e valorizzazione del palazzo stesso, come centro di attività, costituisce volontà fondante della signora Maria Cristina Sipari. Quanto sopra non esclude la realizzazione di altre attività in luogo diverso dal Palazzo Sipari, qualora il Consiglio Direttivo le ritenga opportune.
La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, con riferimento all'art. 5 del D.Lgs 117/2017, in particolare si propone di svolgere le seguenti attività: - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promuovere la conoscenza dell’ambiente e svolgere attività di studio e ricerca per la salvaguardia ed il recupero dell’ambiente e della natura in generale ed in particolare delle montagne e del territorio ricompresi nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;
- intraprendere ogni attività per tutelare l’ambiente architettonico, storico e storico-artistico dell’Abruzzo, della Marsica ed in particolare di Pescasseroli;
- intraprendere ogni attività per la conservazione dei beni culturali ed ambientali, paesistici e paesaggistici e curare le attività culturali ad essa riconducibili relative all’intero territorio italiano;
- istituire borse di studio, anche con il concorso dei Ministeri competenti, per studenti e laureati che si siano distinti nello studio delle materie attinenti la salvaguardia dei beni ambientali e culturali in particolare relativi al patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio italiano;
- promuovere la conoscenza della storia, della storia dell’arte, della conservazione, tutela e restauro dei beni archeologici, culturali e storico-artistici ed ambientali, paesistici e paesaggistici, in particolare dei beni esistenti nella Regione Abruzzo, nella Marsica, e nel territorio del comune di Pescasseroli e Comuni limitrofi; -effettuare la realizzazione di una casa-museo nel Palazzo Sipari sito in Pescasseroli e relative pertinenze.
Al fine del raggiungimento di detti scopi principali la Fondazione intende:
- agire in concorso e congiuntamente con ogni altro Ente che persegue finalità analoghe, in particolare con la Associazione Dimore Storiche Italiane con sede in Roma e con ogni altro Ente o Istituto pubblico e privato che persegue scopi analoghi o affini alla Fondazione.
La Fondazione potrà realizzare ogni attività di carattere accessorio e strumentale quali la organizzazione e la ospitalità di convegni, riunioni, mostre aventi per oggetto sia il perseguimento degli scopi della fondazione sia il perseguimento di scopi umanitari di ricerca ed approfondimento di argomenti scientifici, storico artistici, archeologici, e culturali in genere, purché non in contrasto con gli scopi principali della Fondazione; - compiere ogni attività connessa, compatibile con gli scopi della fondazione e che ne possa incrementare l’attività e sostenerne l’organizzazione.
La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
La Fondazione potrà effettuare raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva di cui all'art. 7 commi 1° e 2° del D.Lgs 117/2017.
Il fondo di gestione è formato:
- dai redditi del patrimonio, ovvero interessi e plusvalenze derivanti dall'investimento delle somme da cui questa è costituita, e dai canoni di locazione degli immobili appartenenti alla Fondazione;
- dalle contribuzioni ed elargizioni dei sostenitori;
- dai contributi e dalle erogazioni destinate al funzionamento della Fondazione e all'esercizio delle attività istituzionali;
- dalle erogazioni liberali da chiunque fatte;
- dai proventi delle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 4 del presente statuto;
- dalle somme di denaro ricavate dalla vendita di beni mobili e immobili privi di utilità per la Fondazione e pertanto si intendono espressamente esclusi gli immobili dati in dotazione dalla fondatrice. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
Il fondo di gestione è formato:
- dai redditi del patrimonio, ovvero interessi e plusvalenze derivanti dall'investimento delle somme da cui questa è costituita, e dai canoni di locazione degli immobili appartenenti alla Fondazione;
- dalle contribuzioni ed elargizioni dei sostenitori;
- dai contributi e dalle erogazioni destinate al funzionamento della Fondazione e all'esercizio delle attività istituzionali;
- dalle erogazioni liberali da chiunque fatte;
- dai proventi delle attività diverse;
- dai proventi derivanti dalle attività di raccolta fondi di cui all'art. 4 del presente statuto;
- dalle somme di denaro ricavate dalla vendita di beni mobili e immobili privi di utilità per la Fondazione e pertanto si intendono espressamente esclusi gli immobili dati in dotazione dalla fondatrice. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Per distribuzione indiretta di utili si considerano le attività di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del Terzo Settore.
Sono organi della Fondazione:
il Presidente della Fondazione;
il Consiglio Direttivo;
il Comitato Esecutivo;
l'Organo di Controllo.
Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri.
Esso è costituito, per volontà espressa della fondatrice, come segue:
a) da due persone facenti parte per discendenza diretta o indiretta della famiglia Sipari, in rappresentanza della originaria famiglia Sipari. I primi due componenti vengono designati dalla stessa Fondatrice; i successivi componenti di rappresentanza della famiglia verranno designati dai componenti uscenti; in caso essi non abbiano potuto o voluto provvedere il Consiglio individua i nuovi componenti tra i familiari o congiunti ovvero laddove non ve ne siano tra figure estranee alla famiglia Sipari, ma di comprovata qualificazione nei campi scientifici, assistenziali, sociali o culturali.
b) da due componenti del Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione Dimore Storiche Italiane, dei quali di diritto il Presidente dell’Associazione, con facoltà per lo stesso di nominare in sua vece uno degli ex Presidenti o dei Vicepresidenti dell’Associazione o un altro componente, anche emerito e con specifiche competenze, del Consiglio Direttivo dell’Associazione, e l’altro individuato nel Presidente uscente della Fondazione Sipari (di nomina ADSI) o, in caso di impedimento, designato dallo stesso Consiglio Direttivo Nazionale dell'ADSI nell'ambito del Consiglio stesso dell'Associazione Dimore Storiche Italiane;
c) dal Segretario Regionale del Ministero della Cultura per l’Abruzzo; d) dal Presidente pro-tempore dell'Ente Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise;
e) dal Sindaco Pro-tempore del Comune di Pescasseroli;
f) da un componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, designato dal Consiglio di detta Fondazione.
Ciascuno dei membri come sopra designati alle lettere c, d, e ed f potrà indicare, come suo incaricato per le riunioni del Consiglio Direttivo e le attività di gestione, persona di propria fiducia facente parte della struttura di cui è parte, fermi restando l'appartenenza al Consiglio delle persone sopra designate.
I membri facenti parte per discendenza diretta o indiretta della famiglia Sipari, in rappresentanza della originaria famiglia Sipari, qualora impossibilitati a partecipare ad una riunione del Consiglio Direttivo, potranno delegare persona di loro fiducia.
I componenti indicati per incarichi istituzionali e quindi i componenti indicati alle lettere b), c), d), e) e f) durano in carica di diritto fino alla fine del loro mandato o del loro incarico.
Gli altri componenti del Consiglio Direttivo, di cui alla lettera a), durano in carica a tempo indeterminato. In ogni caso di cessazione della carica per i componenti indicati alle superiori lettere b), c), d) e) e f), le Autorità cui competono le nomine provvedono alla designazione dei nuovi membri.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo esso viene sostituito da altro membro eletto dalle medesime autorità o Enti che hanno designato il membro uscente.
Presidente a vita della Fondazione é stata la fondatrice signora Maria Cristina Sipari.
Successivamente il Presidente della Fondazione per espressa volontà e designazione della fondatrice è il Presidente Nazionale pro-tempore della Associazione Dimore Storiche Italiane, o persona da lui designata fra gli ex Presidenti, i Vice Presidenti o altro componente, anche emerito e con specifica competenza, del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento anche nei poteri di rappresentanza.
Il Consiglio nomina il Vice Presidente designandolo fra uno dei due componenti che rappresentano i discendenti della famiglia Sipari.
Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza legale della Fondazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio.
Il Presidente puo' nominare rappresentanti e procuratori e delegare i poteri di rappresentanza con apposite procure notarili, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare:
- approva il bilancio che deve essere redatto annualmente;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili e immobili nei limiti previsti dal precedente art. 6;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti pubblici o privati e persone fisiche, nazionali, comunitarie e internazionali;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;
- delibera le eventuali modifiche dello Statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno cinque dei suoi componenti;
- delibera su ogni iniziativa utile per il raggiungimento dello scopo della Fondazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi; esso è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti o relativi incaricati; le delibere sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti. Per le modifiche che si rendessero necessarie all’atto di fondazione, per le norme aventi carattere statutario, occorre il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci con ogni mezzo scritto di cui sia possibile avere prova della ricezione, almeno dieci giorni prima della riunione;
in caso di comprovata urgenza può essere convocato con telegramma inviato almeno tre giorni prima della riunione.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente altrimenti da altro componente designato dal Consiglio stesso.
Per ogni riunione il Consiglio nomina un Segretario che può essere anche persona estranea del Consiglio.
I verbali delle riunioni dovranno essere redatti nel relativo libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio Direttivo, ove si ravvisino ragioni di necessità o urgenza, possono tenersi anche con il sistema di video o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti, compreso l'Organo di Controllo, siano identificabili dal Presidente e purché sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla riunione, esprimendo in forma palese il proprio voto, nei casi in cui si proceda a votazione.
Verificandosi questi presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente.
Ricorrendo le condizioni idonee o in assenza di circostanze ostative, almeno una riunione all'anno del Consiglio Direttivo potrà (Preferibilmente) svolgersi presso Palazzo Sipari, sede della Fondazione.
Il Segretario provvederà a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendolo sottoscrivere altresì al Presidente, nel verbale si dovrà fare menzione delle modalità con le quali è avvenuto l'eventuale collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno votato.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel proprio ambito un Comitato Esecutivo costituito da un minimo di tre ed un massimo di cinque membri, designati dal Consiglio stesso fra i suoi componenti o persone da ciascun componente designate a sostituirlo;
del Comitato Esecutivo fa parte il Presidente del Consiglio Direttivo che lo presiede;
per quanto riguarda le riunioni del Comitato Esecutivo in assenza del Presidente il Comitato nomina il Presidente della riunione fra i componenti presenti.
Il Comitato Esecutivo cura l’esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio e ne riferisce al Consiglio ad ogni riunione;
il Comitato può assumere in caso di urgenza anche decisioni di spettanza del Consiglio, sottoponendole alla sua approvazione nella successiva prima riunione.
Il Consiglio può delegare speciali poteri al Comitato Esecutivo, eccezione fatta per quanto non delegabile a norma di legge e per le eventuali modifiche statutarie.
Del Comitato Esecutivo è membro di diritto un rappresentante dei discendenti della famiglia Sipari, come sopra identificati, designato dagli stessi discendenti, membri del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno ogni tre mesi.
Delle delibere sarà redatto il relativo verbale da trascriversi nell’apposito Libro.
Per ogni riunione verrà nominato un segretario, che potrà essere persona estranea al Comitato Esecutivo.
I componenti il Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
La carica è puramente onoraria.
La Fondazione si dota di un Regolamento, predisposto al fine di determinare l’utilizzo dei beni assegnati in godimento o in proprietà alla Fondazione, le attività da consentire nei beni stessi, anche se non direttamente connesse agli scopi primari della fondazione, purché utili ai fini del raggiungimento degli scopi stessi e non in contrasto evidente con i medesimi.
L'Organo di Controllo, sia esso collegiale o monocratico, è nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo, sentiti tutti i Consiglieri. L'Organo di Controllo collegiale assume la forma del Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi ed è rieleggibile. All'Organo di controllo può essere affidato anche l'esercizio della revisione legale dei conti.
In detto specifico caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare ed ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione nonché le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Qualora i ricavi, le rendite e i proventi siano inferiori ad Euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa, in conformità allo schema definito con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il bilancio di cui al secondo comma del presente articolo ed il rendiconto di cui al terzo comma del presente articolo saranno redatti in conformità ai modelli che saranno predisposti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
II Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 3 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo, ed entro il 30 luglio il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso.
Qualora documentate e motivate cause ostative lo richiedano, l'approvazione del bilancio economico di previsione e quella del rendiconto, possono avvenire nel maggior termine di sessanta giorni da tali date.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede della Fondazione corredato di tutti i suoi allegati e comunicato all'organo di controllo ed al soggetto che esercita la revisione legale dei conti 15 (quindici) giorni prima, nonché ai membri del Consiglio Direttivo 5 (cinque) giorni prima, del termine fissato per la discussione da parte del Consiglio stesso.
Il bilancio, accompagnato dalle Relazioni degli Amministratori, dell'Organo di Controllo e dell'organo di revisione, dev'essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nei termini e modi di legge.
Eventuali utili ed avanzi di gestione saranno destinati alle finalità istituzionali.
Ricorrendone i presupposti, la Fondazione è tenuta a redigere il bilancio sociale in conformità all'art. 14 del Codice del Terzo Settore che sarà depositato presso il RUNTS e pubblicato sul proprio sito unitamente agli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.
Oltre alle scritture contabili e al bilancio, la Fondazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dell'Organo di Controllo.
I libri sono tenuti a cura dei responsabili di ciascun organo e possono essere consultati dai Consiglieri e dall'Organo di Controllo.
Nel caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, previo parere da parte dell'Ufficio Regionale del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore, che operino nel medesimo ambito.
La Fondazione, nel rispetto di quanto sopra e per quanto con esso compatibile, indica preliminarmente come ente destinatario del patrimonio immobiliare della Fondazione sottoposto al vincolo di cui al D. Lgs. 42/2004 (vincolo storico artistico), in caso di suo scioglimento, il Ministero della Cultura, in quanto massimo garante e gestore del patrimonio storico-artistico e paesaggistico-ambientale nazionale.
La Fondazione dovrà inoltrare la richiesta di parere all'Ufficio regionale competente a mezzo raccomandata a/r, PEC o, in alternativa, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
In assenza di risposta, il parere si intenderà reso positivamente decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della relativa richiesta.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Le cariche di Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono gratuite;
I componenti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio e regolarmente documentate.
Possono essere anche stabiliti ed erogati equi compensi per specifiche attività, sempre nei limiti di sui all'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Per quant'altro non previsto dal presente statuto, la Fondazione sarà disciplinata dalle norme del Codice Civile, nonché dal Codice del Terzo Settore e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia.
Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e alla successiva iscrizione della presente Fondazione ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione della Fondazione anche nel registro ONLUS e rimane in vigore il vigente statuto della Fondazione.
Con l'approvazione del presente statuto, la Fondazione si adegua alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e, nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il requisito dell'iscrizione nel predetto Registro, si intende soddisfatto mediante l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.
La perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Ai fini fiscali si precisa che in attesa dell'istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e sino al termine di cui all'art. 104, comma 2°, del medesimo Codice del Terzo Settore, la Fondazione rimane soggetta a quanto previsto dal D. Lgs. N. 460 del 1997 ed iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative.